Art. 2.
(Definizione di mobbing).

      1. Ai fini della presente legge per mobbing si intendono atti, comportamenti e atteggiamenti ricorrenti che denotano forme di persecuzione e di violenza morale e psicologica, esercitate nei confronti del lavoratore dipendente, pubblico o privato, dal datore di lavoro, dai superiori gerarchici e dai colleghi.
      2. Gli atti, i comportamenti e gli atteggiamenti di cui al comma 1 possono consistere nel:

          a) calunniare o diffamare il lavoratore;

          b) sottoporre il lavoratore a vessazioni;

          c) esercitare sul lavoratore pressioni psicologiche;

          d) sabotare o impedire in maniera deliberata l'esecuzione dell'attività da parte del lavoratore;

          e) isolare il lavoratore, boicottarlo o disprezzarlo pubblicamente;

          f) minacciare, intimorire o avvilire il lavoratore nella sua sfera personale;

 

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          g) insultare, criticare in modo eccessivo o immotivato o assumere atteggiamenti ostili in modo deliberato nei confronti del lavoratore;

          h) impedire al lavoratore di entrare in possesso di informazioni relative alla sua mansione oppure fornirgli informazioni non corrette al riguardo;

          i) sottoporre il lavoratore a sanzioni senza un motivo e senza dare spiegazioni ovvero allontanarlo dal posto di lavoro o dai suoi doveri;

          l) controllare l'operato del lavoratore senza che lo stesso ne sia informato o con l'intento di danneggiarlo;

          m) attribuire compiti dequalificanti al lavoratore in relazione al profilo professionale posseduto o non attribuirgli alcun compito;

          n) marginalizzare in maniera immotivata il lavoratore rispetto anche a iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionali;

          o) mettere in atto comportamenti lesivi della dignità del lavoratore come tale e come persona.