1. Ai fini della presente legge per mobbing si intendono atti, comportamenti e atteggiamenti ricorrenti che denotano forme di persecuzione e di violenza morale e psicologica, esercitate nei confronti del lavoratore dipendente, pubblico o privato, dal datore di lavoro, dai superiori gerarchici e dai colleghi.
2. Gli atti, i comportamenti e gli atteggiamenti di cui al comma 1 possono consistere nel:
a) calunniare o diffamare il lavoratore;
b) sottoporre il lavoratore a vessazioni;
c) esercitare sul lavoratore pressioni psicologiche;
d) sabotare o impedire in maniera deliberata l'esecuzione dell'attività da parte del lavoratore;
e) isolare il lavoratore, boicottarlo o disprezzarlo pubblicamente;
f) minacciare, intimorire o avvilire il lavoratore nella sua sfera personale;
g) insultare, criticare in modo eccessivo o immotivato o assumere atteggiamenti ostili in modo deliberato nei confronti del lavoratore;
h) impedire al lavoratore di entrare in possesso di informazioni relative alla sua mansione oppure fornirgli informazioni non corrette al riguardo;
i) sottoporre il lavoratore a sanzioni senza un motivo e senza dare spiegazioni ovvero allontanarlo dal posto di lavoro o dai suoi doveri;
l) controllare l'operato del lavoratore senza che lo stesso ne sia informato o con l'intento di danneggiarlo;
m) attribuire compiti dequalificanti al lavoratore in relazione al profilo professionale posseduto o non attribuirgli alcun compito;
n) marginalizzare in maniera immotivata il lavoratore rispetto anche a iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionali;
o) mettere in atto comportamenti lesivi della dignità del lavoratore come tale e come persona.